Quando si parla di responsabilità si vuole indicare il dovere di rispondere a tutte quelle conseguenze che derivano dalla propria condotta illecita. Ebbene, l’espressione colpa medica, dunque, riguarda i casi in cui il medico ha l’obbligo di rispondere della propria condotta colposa o dolosa.
L’insieme di norme di stampo penalistico non contengono quelle riservate esclusivamente ai medici. Di conseguenza, non resta che fare riferimento al significato di colpa delineato così come risulta dall’art. 43 del codice penale, il quale specifica che debba ritenersi colposo un evento che, anche se previsto, non è voluto dall’agente e, quindi, si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia. Innanzitutto, in merito, è interessante sottolineare come la medicina, prima che una scienza, viene considerata un’arte: ne deriva il ragionamento secondo il quale ogni essere umano, in quanto unico, risponderà in maniera differente ad un intervento terapeutico rispetto ad un altro soggetto. Anche per tale motivo i medici risultano essere particolarmente assoggettati ad azioni giudiziarie nonché a domande di risarcimento del danno da parte dei propri pazienti, che hanno dato luogo alla c.d. medicina difensiva. la legge Gelli dell’8 marzo 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento importanti novità per quanto concerne la responsabilità medica. Di seguito, si analizzeranno gli aspetti più significativi della normativa appena citata anche in relazione al metodo di quantificazione del risarcimento.
La Legge Gelli: le modifiche introdotte in tema di responsabilità medica
Come già accennato, la legge Gelli (n. 24 del 2017) ha introdotto importanti novità in tema di responsabilità medica. Tale normativa, infatti, ha innanzitutto escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia quando essi dimostrino di aver operato secondo le linee guida validate e pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, in sede civile, essa ha previsto che i medici operanti a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria sono responsabili per colpa ex art. 2043 del codice civile, mentre dall’altro lato le strutture sanitarie saranno tali esclusivamente per responsabilità contrattuale.
Ebbene, ne deriva dunque anche una molteplicità di tipologie di danno risarcibile: ci sono, nello specifico, quelle derivanti da errore diagnostico e quelle basate su un errore terapeutico ed, ancora, quello causato dall’omessa vigilanza. Tuttavia, i tipi di danno non finiscono qui: in linea di massima, essi sono sempre connessi alla causazione di un danno iatrogeno e cioè di una lesione arrecata alla salute psico-fisica determinata dalla colpa del singolo medico, dalla mancanza di un valido consenso informato o anche dalla carenza strumentale della struttura sanitaria all’interno della quale si opera.
Data l’evidente complessità della materia, in ogni caso, si consiglia sempre la consulenza da parte di esperti nel settore come Petroncini studio legale Roma specializzato in responsabilità medica, in grado di rispondere esaustivamente a tutte le domande.
La quantificazione del danno
Al fine di quantificare il danno, il Giudice dovrà esaminare ogni aspetto colposo, sia omissivo sia commissivo, oltre che la situazione preesistente dall’operazione. La liquidazione, dunque, va obbligatoriamente rapportata ad una verifica concreta secondo quanto dedotto dalle parti ed in base a ciò che rileva dall’istruttoria.