Alla morte di un soggetto si apre la sua successione ereditaria. Ciò vuol dire che le sue posizioni giuridiche attive e passive dovranno essere trasferite ad altri soggetti secondo determinate regole previste dalla legge.
Nel caso in cui il de cuius non abbia lasciato testamento, si tratterà di una successione legittima: i beni verranno attribuiti agli eredi previsti dalla legge. Nel caso in cui esista un testamento, i beni verranno attribuiti secondo le volontà ivi espresse. Ma nel caso in cui un soggetto non voglia divenire titolare dei beni ereditari, può legittimamente rinunciare all’eredità?
Ebbene si, in quanto l’eredità è una consistenza che si acquisisce solo con l’accettazione della stessa.
Infatti, il possibile erede fino al momento dell’accettazione resta un “chiamato all’eredità” potendo anche scegliere di rinunciarvi. È facoltà del chiamato, infatti, accettare espressamente quanto ereditato, Tale accettazione può essere fatta anche in maniera “tacita” ossia quando una sua determinata azione è incompatibile con la rinuncia. Inoltre, il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione.
La dichiarazione di rinuncia all’eredità
In fede a quanto espresso all’articolo 519 del Codice Civile, la volontà di rinunciare all’eredità deve necessariamente essere resa nota tramite una dichiarazione resa ad un Notaio o ad un cancelliere del Tribunale del luogo dove è stata aperta successione. La dichiarazione di rinuncia si ritiene nulla se non viene osservata la forma prescritta.
Chiaramente, come vedremo più avanti, è possibile anche revocare la rinuncia all’acquisizione dei beni tramite una successiva accettazione della stessa qualora non sia si prescritta in capo al soggetto la possibilità di accettare o qualora siano stati acquisiti i beni ereditari da altri chiamati all’eredità.
Qualora sussista l’intenzione di accettare l’eredità ma non si è certi della presenza nel compendio ereditario di debiti esigibili, è concessa al chiamato all’eredità la possibilità di accettare con beneficio di inventario. Questa possibilità consente di tenere separati i propri beni da quelli ereditati in modo da far fronte ad eventuali debiti del de cuius unicamente con i suoi beni.
L’ipotesi del pagamento dei debiti ereditari con denaro proprio
Un aspetto non trascurabile è il pagamento dei debiti ereditati. Infatti il legislatore prevede che i chiamati all’eredità che intendano accettarla devono farsi carico anche delle situazioni debitorie in carico al defunto in maniera illimitata, cioè anche con i propri beni personali, questo quando si accetta senza il beneficio di inventario. La rinuncia, come l’accettazione, deve essere posta all’attenzione del notaio in quanto si rende necessario un atto pubblico oppure deve essere ricevuta dal cancelliere del Tribunale. Non sono possibili forme di rinuncia parziale o con termini e condizioni differenti dalla forma prevista. Qualora vi sia rinuncia, eventuali creditori potranno subentrare, se autorizzati dal Tribunale, al solo fine di recuperare il credito vantato.
Effetti della rinunzia all’eredità e la devoluzione dell’eredità non accettata –
Precisamente, ciò che succede all’eredità se il soggetto chiamato rinuncia all’eredità, quando si parla di successioni legittime, è che se vi sono altri eredi legittimi, la quota dell’erede che ha fatto dichiarazione di rinuncia viene suddivisa equamente fra i restanti eredi, salvo che non subentrino discendenti di colui che ha fatto richiesta di rinuncia. Quando invece trattasi di successioni testamentarie, se il testamento evidenzia altri eredi, la quota di colui che dichiara la rinuncia viene suddivisa in maniera equa fra i restanti eredi, a meno che non sia stato lo stesso defunto ad aver indicato una sostituzione in testamento; se invece non vi è evidenza di altri eredi testamentari, i beni saranno assegnati agli eredi legittimi.
L’impugnazione della rinuncia all’eredità
Nel caso in cui il soggetto chiamato all’eredità rinunci, l’articolo 524 del Codice Civile consente ai creditori del rinunciante di impugnare la predetta rinuncia al fine di vedere soddisfatti i loro crediti. Ai sensi dell’art 526 del codice civile la facoltà idi impugnare la rinuncia viene riconosciuta anche in capo al soggetto rinunciante nel caso in cui abbia reso la dichiarazione di rinuncia per l’effetto di violenza o dolo, ma non anche nel caso in cui la rinuncia sia stata resa per errore.
Nel primo caso, eventuali creditori del soggetto che ha rinunciato all’eredità, possono rivalersi sul patrimonio del defunto per l’ammontare del credito vantato nei confronti di chi vi ha rinunciato. Il diritto si considera prescritto dopo cinque anni dalla data di dichiarazione della rinuncia. Lo stesso termine di prescrizione vale per il caso di impugnazione dello soggetto che vi ha rinunciato, questo vale se si denuncia violenza o dolo, come un raggiro, non invece per errore.
Revoca della rinuncia
Infine, la rinuncia all’eredità è revocabile secondo quanto disposto dall’articolo 525 del Codice Civile ma, come accennato, va disposta prima che si prescriva e prima che altri chiamati all’eredità siano entrati in possesso dell’eredità stessa. Anche il requisito formale della revoca segue lo stesso standard previsto per la comunicazione di accettazione e di rinuncia. Per tali motivi, è importante per l’espletamento di una pratica di successione che comprenda o meno l’eventualità di accettare con beneficio di inventario e/o rinunciare all’eredità affidarsi ad uno studio legale che possa consigliare modi e tempi di esecuzione degli atti necessari, in modo da assicurare sempre la massima tutela del proprio patrimonio e dei propri interessi legittimi in qualità di soggetto chiamato a succedere.